[PLUTO-security] modificare il Decreto Urbani

Alberto Cammozzo pr a pluto.it
Mer 5 Maggio 2004 14:38:07 CEST


    Il PLUTO appoggia e diffonde la seguente iniziativa di
    Associazione Software Libero e LUG Roma.                                   

	Alberto Cammozzo


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Nel segno  della continuità, l'Associazione  Software Libero e  LUG Roma
proseguono  insieme  la campagna  contro  le  forme di  contrassegnatura
legale  del Software Libero  iniziata con  la pubblicazione  della Legge
n. 248 del 2000.

Il Decreto-legge 22 marzo 2004  n. 72 (Decreto Urbani), dopo aver subito
ogni   forma   possibile   di  emendamento   (soppressivi,   aggiuntivi,
modificativi), presso la  Camera dei Deputati, è attualmente  in sede di
conversione "impura" presso il Senato della Repubblica Italiana.

L'associazione  software  libero e  il  LUG  Roma considerano  l'attuale
testo  emendato non  tanto una  conversione  quanto una  vera e  propria
"invenzione".  Infatti   il  Ministro   dei  Beni   Culturali  intendeva
attraverso  la  presentazione  di  un  proprio  decreto,  necessario  ed
urgente,  porre   misure  atte  a   reprimere  la  pirateria   di  opere
cinematografiche ed assimilate,  invece il Senato si  trova a convertire
in  legge   un  testo  che   spiegherà  efficacia  su  tutte   le  opere
dell'ingegno.  Per  tali  motivi  parliamo  di  "invenzione"  e  non  di
"conversione  pura  e  semplice"  cosi  come  prevede  l'art.  77  della
Costituzione. Premesso ciò riteniamo il testo attuale così come emendato
dalla Camera dei Deputati, una concreta  minaccia per la diffusione e lo
sviluppo di Software Libero.

Per  tali motivi  l'associazione software  libero  e il  LUG Roma  hanno
distintamente chiesto  di poter essere audite presso  la VII Commissione
Permanente del  Senato della Repubblica  Italiana al fine di  esporre il
proprio pensiero,  alla stregua del quale,  presentare degli emendamenti
aggiuntivi circa  la totale ed  espressa esclusione del  Software Libero
dall'ambito di  applicazione del Decreto-legge in  esame qualora venisse
convertito nelle suo tenore letterale attuale.

Questa la memoria depositata presso la commissione:

    ================================================================

	       Alla Onorevole VII Commissione permanente
		  del Senato della repubblica italiana

Per  le associazioni  che rappresentiamo,  le reti  telematiche  sono da
sempre considerate veicolo di libera comunicazione.  La rete Internet in
particolare  deve la  diffusione che  stiamo vivendo  anche  grazie alle
capacità di autorganizzazione che l'ha sempre caratterizzata.

Riteniamo  che il decreto  legge 22  marzo 2004  n.  72  costituisca una
concreta minaccia per  lo sviluppo e la diffusione  della conoscenza, in
special  modo  di  quella  tecnologica,  che fin  dalla  nostra  nascita
condividiamo con  chiunque ne abbia  interesse nel pieno  rispetto delle
norme nazionali ed internazionali in materia di opere dell'ingegno.

Nel testo del  decreto legge, attualmente in sede  di conversione presso
la  VII Commissione  permanente  del Senato  della repubblica  italiana,
registriamo con forte rammarico  un ambito di applicazione normativo non
adeguatamente determinato.

Questa è caratteristica purtroppo  comune con altre ormai numerose leggi
approvate  negli ultimi  anni, leggi  che  non hanno  in tutta  evidenza
intaccato  in maniera  significativa  il problema  delle violazioni  del
diritto d'autore.

Tale  situazione  ci  vedrebbe   soggetti  d'imperio  a  degli  obblighi
giuridici che per definizione non hanno possibilità alcuna di sorgere in
capo  al  destinatario  della  norma  stessa,  in  particolare  facciamo
riferimento  all'obbligo  di  indicare  le sanzioni  per  le  specifiche
violazioni di cui al punto 1 dell'art. 1 del decreto legge in esame.

Consideriamo  un assurdo  giuridico  una simile  espressione del  volere
legislativo  qualora dovesse  essere  applicata a  fattispecie ove,  per
volontà espressa dal  creatore dell'opera dell'ingegno, la distribuzione
e la utilizzazione dell'opera  stessa sia sempre ammessa; di conseguenza
l'unico comportamento antigiuridico  ravvisabile è proprio la violazione
dei  diritti d'autore  che  nelle intenzioni  del  legislatore si  vuole
reprimere attraverso  la codifica di  una presunzione assoluta  circa le
attività  di riproduzione  delle opere  dell'ingegno, che,  nel  caso il
testo  normativo non  venisse emendato,  per definizione  vengono sempre
ritenute fattispecie qualificanti una condotta abusiva e sanzionabile.

Riteniamo  quindi di sostanziale  importanza che  in sede  di produzione
normativa  primaria si  fissino  con certezza  le  linee generali  circa
l'ambito di  applicabilità della legge in procinto  di promulgazione, in
particolare nel caso de quo dove  l' atto normativo é il risultato di un
iter legislativo  connotato dalla necessità  ed urgenza, in  una materia
dove, negli ultimi 4 anni  la potestà legislativa é stata esercitata piu
volte.

Chiediamo  pertanto che  in questa  sede istituzionale  siano  fissati i
principi generali circa le fattispecie astratte oggetto della previsione
normativa,  e che  sia delegata  all'autorità esecutiva  la  funzione di
definire nel dettaglio  quanto indicato in modo generale  dalla legge di
conversione.

Alla  stregua di  quanto  finora  esposto riteniamo  che,  per le  opere
dell'ingegno, la cui distribuzione é sempre consentita da chi ne detiene
i  relativi  diritti,  sia  da  ravvisarsi  una  specifica  ed  espressa
esclusione dal campo di applicazione della normativa in esame.

Agli onorevoli  componenti della  VII commissione permanente  del Senato
della  repubblica  italiana, chiediamo,  in  via  principale, di  volere
emendare in sede  di conversione il decreto legge 22  marzo 2004 n.  72,
mediante l'introduzione di un nuovo comma all'art. 1 dal seguente tenore
letterale:

«Sono escluse dall'ambito di  applicazione della presente legge le opere
dell'ingegno i cui diritti di uso e di copia siano sempre consentiti dal
legittimo titolare dei diritti d'autore».

Sempre in  via principale chiediamo  la cancellazione dalla  lettera b),
punto  9  dell'art.   1,   della  frase  «e  software  finalizzato  alla
masterizzazione».

In  via subordinata,  chiediamo lo  stralcio integrale  dell'art.  1 del
decreto legge 22 marzo 2004 n.72.

    ================================================================


L'Associazione Software Libero è una  entità legale senza scopo di lucro
che ha  come obiettivi principali  la diffusione del software  libero in
Italia  ed  una  corretta  informazione sull'argomento.   È  l'affiliata
italiana di Free Software Foundation Europe.
Riferimenti: http://softwarelibero.it/

Il Linux  User Group  di Roma è  una Associazione di  promozione sociale
nata  nel  giugno  2003,  conta  attualmente 80  iscritti  e  circa  100
simpatizzanti.
Riferimenti http://www.lugroma.org/
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