[Pluto-journal] Legge sull'editoria

Simone Stevanin sistev a libero.it
Dom 15 Lug 2001 11:52:01 CEST


Scriveva Marina:

> Come si pone il Pluto Jornal nei confronti della legge sull'editoria, 
> la 62/2001?
> Recentemente ho letto di siti costretti a chiudere, o considerati 
> illegali...

Si, hanno chiuso siti non in regola, ma a causa del materiale che 
ospitavano, lesivo per la morale pubblica e offensivi nei confronti 
della religione cristiana.

Il PJ e' perfettamente in regola con la legge che citi, come del resto 
lo e' nella sua intierezza il sito del Pluto.

http://www.clarence.com/contents/societa/speciali/010410editoria/

MASI: "NESSUN VINCOLO PER I SITI INTERNET"

Altro che La Repubblica! Vi spieghiamo noi che cos'ha combinato il 
Governo varando la nuova legge per l'editoria. Stanchi e affranti dal 
can can circolato in questi giorni, abbiamo avuto un'idea da premio 
Pulitzer: alzare il telefono per chiedere lumi al prof. Mauro Masi, 
Commissario straordinario della SIAE al Governo nonché la persona che 
ha scritto la legge. Parlando a nome del Governo, Masi ha ufficialmente 
negato che "la nuova legge sull'editoria imponga a siti o prodotti 
multimediali di qualsiasi tipo l'obbligo di registrarsi come testata 
giornalistica".
"La nuova normativa prevede all'art. 15 la semplificazione delle 
registrazioni che già esistono. Solo le testate tradizionali, così come 
prevede la legge sulla stampa, devono iscriversi al Registro Nazionale 
della Stampa (che con la legge Maccanico del '97 è diventato 
il "Registro dei comunicatori") e al Tribunale.
L'Art. 15 quindi è solo un meccanismo di semplificazione che equipara le
iscrizioni. E' un concetto che non è esteso a niente e nessuno al di 
fuori di questa specifica legge". Masi ha fatto luce anche sui dubbi 
circolati finora sul significato di "prodotto editoriale". Con questa 
definizione il legislatore si riferisce sia all'editoria tradizionale 
che a quella multimediale, "ma limitandosi solo ed esclusivament
al valore della presente legge", così come recita l'art. 1 comma 1.
Tralasciando i tecnicismi, le parole di Masi confermano che Internet è 
e rimane un mezzo di espressione "libero"  e inadatto a essere 
regolamentato da garanti, corporazioni e legislazioni varie. Mentre 
tiriamo un sospiro di sollievo e salutiamo la nostra clandestinità 
durata un paio di giorni, ci chiediamo però per quale motivo si sia 
scatenato questo ciclone di notizie false e inesatte. Solo pochi giorni 
fa il sottosegretario alle Presidenza del Consiglio per l'editoria 
Vannino Chiti aveva rilasciato dichiarazioni del 
tipo: "La nuova legge riguarda solo le imprese editoriali...la 
discriminante fondamentale che separa un sito che fa informazione da 
uno che non la fa è la periodicità, cioè la continuità nel tempo della 
diffusione delle notizie". 
Meno male che poi Vannino si è letto tutta la sua legge e ha
corretto il tiro, dichiarando a "La Repubblica" che dovranno 
registrarsi solo i siti che chiederanno l'accesso a credito d'imposta. 
Finalmente le cose sono chiare. Meglio tardi che mai...

E ancora:

http://www.punto-informatico.it/p.asp?i=36788

13/07/01 - News - Roma - Il Registro degli operatori di comunicazione 
(ROC), appena varato da parte dell'Authority, rappresenta un ennesimo 
problema normativo per chi conduce attività online non professionali e 
non risolve, come invece qualcuno sperava, le contraddizioni insite 
nella legge sull'editoria, la 62/2001. 

La possibilità di iscriversi al ROC, che avrebbe dovuto semplificare la 
vita ai siti intenzionati ad adempiere a quanto previsto dalla nuova 
legge, è in realtà limitata ai siti che ottengono ricavi dalla propria 
attività internet. Rimangono fuori tutte le altre tipologie di attività 
assimilabili al concetto di "prodotto editoriale" di cui parla la 
62/2001, sulle quali incombe il peso di una struttura normativa caotica.
Ad avvertire che con il ROC la situazione si fa ancora più confusa è 
ancora una volta Manlio Cammarata di Interlex.it che, in un 
approfondimento appena pubblicato, spiega: "Ora la situazione è questa: 
i periodici on line sono soggetti comunque all'obbligo di iscrizione 
nei registri dei tribunali e nel ROC solo se prevedono di conseguire 
ricavi. In caso contrario la disposizione dell'art. 16 della l. 62/01 è 
inapplicabile. 

Ciao!

Simone





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