[Pluto-journal] Legge sull'editoria
Simone Stevanin
sistev a libero.it
Dom 15 Lug 2001 11:52:01 CEST
Scriveva Marina:
> Come si pone il Pluto Jornal nei confronti della legge sull'editoria,
> la 62/2001?
> Recentemente ho letto di siti costretti a chiudere, o considerati
> illegali...
Si, hanno chiuso siti non in regola, ma a causa del materiale che
ospitavano, lesivo per la morale pubblica e offensivi nei confronti
della religione cristiana.
Il PJ e' perfettamente in regola con la legge che citi, come del resto
lo e' nella sua intierezza il sito del Pluto.
http://www.clarence.com/contents/societa/speciali/010410editoria/
MASI: "NESSUN VINCOLO PER I SITI INTERNET"
Altro che La Repubblica! Vi spieghiamo noi che cos'ha combinato il
Governo varando la nuova legge per l'editoria. Stanchi e affranti dal
can can circolato in questi giorni, abbiamo avuto un'idea da premio
Pulitzer: alzare il telefono per chiedere lumi al prof. Mauro Masi,
Commissario straordinario della SIAE al Governo nonché la persona che
ha scritto la legge. Parlando a nome del Governo, Masi ha ufficialmente
negato che "la nuova legge sull'editoria imponga a siti o prodotti
multimediali di qualsiasi tipo l'obbligo di registrarsi come testata
giornalistica".
"La nuova normativa prevede all'art. 15 la semplificazione delle
registrazioni che già esistono. Solo le testate tradizionali, così come
prevede la legge sulla stampa, devono iscriversi al Registro Nazionale
della Stampa (che con la legge Maccanico del '97 è diventato
il "Registro dei comunicatori") e al Tribunale.
L'Art. 15 quindi è solo un meccanismo di semplificazione che equipara le
iscrizioni. E' un concetto che non è esteso a niente e nessuno al di
fuori di questa specifica legge". Masi ha fatto luce anche sui dubbi
circolati finora sul significato di "prodotto editoriale". Con questa
definizione il legislatore si riferisce sia all'editoria tradizionale
che a quella multimediale, "ma limitandosi solo ed esclusivament
al valore della presente legge", così come recita l'art. 1 comma 1.
Tralasciando i tecnicismi, le parole di Masi confermano che Internet è
e rimane un mezzo di espressione "libero" e inadatto a essere
regolamentato da garanti, corporazioni e legislazioni varie. Mentre
tiriamo un sospiro di sollievo e salutiamo la nostra clandestinità
durata un paio di giorni, ci chiediamo però per quale motivo si sia
scatenato questo ciclone di notizie false e inesatte. Solo pochi giorni
fa il sottosegretario alle Presidenza del Consiglio per l'editoria
Vannino Chiti aveva rilasciato dichiarazioni del
tipo: "La nuova legge riguarda solo le imprese editoriali...la
discriminante fondamentale che separa un sito che fa informazione da
uno che non la fa è la periodicità, cioè la continuità nel tempo della
diffusione delle notizie".
Meno male che poi Vannino si è letto tutta la sua legge e ha
corretto il tiro, dichiarando a "La Repubblica" che dovranno
registrarsi solo i siti che chiederanno l'accesso a credito d'imposta.
Finalmente le cose sono chiare. Meglio tardi che mai...
E ancora:
http://www.punto-informatico.it/p.asp?i=36788
13/07/01 - News - Roma - Il Registro degli operatori di comunicazione
(ROC), appena varato da parte dell'Authority, rappresenta un ennesimo
problema normativo per chi conduce attività online non professionali e
non risolve, come invece qualcuno sperava, le contraddizioni insite
nella legge sull'editoria, la 62/2001.
La possibilità di iscriversi al ROC, che avrebbe dovuto semplificare la
vita ai siti intenzionati ad adempiere a quanto previsto dalla nuova
legge, è in realtà limitata ai siti che ottengono ricavi dalla propria
attività internet. Rimangono fuori tutte le altre tipologie di attività
assimilabili al concetto di "prodotto editoriale" di cui parla la
62/2001, sulle quali incombe il peso di una struttura normativa caotica.
Ad avvertire che con il ROC la situazione si fa ancora più confusa è
ancora una volta Manlio Cammarata di Interlex.it che, in un
approfondimento appena pubblicato, spiega: "Ora la situazione è questa:
i periodici on line sono soggetti comunque all'obbligo di iscrizione
nei registri dei tribunali e nel ROC solo se prevedono di conseguire
ricavi. In caso contrario la disposizione dell'art. 16 della l. 62/01 è
inapplicabile.
Ciao!
Simone
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